Direttiva Linking

Grazie alla Direttiva europea (2004/101/CE), denominata "Linking", l'utilizzo dei crediti di emissioni CERs (convertiti nelle relative quote) sul mercato comunitario č consentito a partire dal 2005. L'utilizzo dei crediti di emissione ERUs (convertiti nelle relative quote) sul mercato comunitario sarā consentito solo a partire dal 2008.

 

Tempi e Obiettivi

Obiettivi prioritari della Direttiva sono:

1. Aumentare il numero di opzioni diverse a basso costo finalizzate all'adempimento degli obblighi di riduzione delle emissioni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto.

2. Promuovere, attraverso l'incremento della domanda di crediti ERU, gli investimenti nello sviluppo sostenibile, nel trasferimento di know how e di tecnologie avanzate "pulite".

3. Assistere, attraverso l'incremento della domanda di crediti CER, i Paesi in via di sviluppo nella realizzazione dei loro obiettivi di crescita sostenibile.

 

Contenuti principali

1. Il limite relativo all'utilizzazione dei crediti di emissione CERs ed ERUs, viene stabilito da ciascuno Stato Membro nel rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo di Kyoto e negli accordi di Marrakesh, che definiscono i meccanismi flessibili "supplementari" rispetto alle azioni domestiche.

2. L'utilizzo di CERs ed ERUs generati da centrali nucleari č escluso per gli Stati Membri. Anche i crediti derivanti dalle attivitā di riforestazione e afforestazione (sinks) non posso essere convertiti in EUA.

3. Per evitare la doppia contabilizzazione, CER ed ERU non dovrebbero essere rilasciati nel caso di attivitā di progetto, avviate all'interno della comunitā, che a loro volta determinano la riduzione o la limitazione di emissioni di impianti disciplinati dalla Direttiva 2003/87/CE (a meno che un uguale numero di quote venga cancellato dal Registro nazionale dello Stato membro di origine dei CER ed ERU).

4. L'autorizzazione concessa a entitā pubbliche o private a partecipare alle attivitā di progetto JI o CDM, non esime ciascuno Stato membro dal dovere di garantire la coerenza di tali partecipazioni con le disposizioni contenute nella Convenzione quadro e nel Protocollo di Kyoto e con gli obblighi assunti ratificandoli.

5. Ciascuno Stato membro attuando attivitā di progetto JI e CDM deve assistere i Paesi a economia in transizione e i Paesi in via di sviluppo nella creazione di capacitā e consentire loro di trarre il massimo beneficio possibile da tali meccanismi, sostenendoli nell'implementazione delle loro strategie di sviluppo sostenibile.

6. I criteri e le linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale /sociale dei progetti relativi alla produzione di energia idroelettrica sono stabiliti dalla World Commission on Dams.