Il sistema ETS europeo
Tempi e campo di applicazione
Il mercato delle emissioni ha aperto ufficialmente il primo marzo del 2005. Gli Stati membri avrebbero dovuto stabilire con un anno di anticipo (entro il 28/02/2004) le quote di emissione (solo CO2) valide per il triennio 2005 - 2007 e rendere operativi i registri nazionali con funzione di documentazione delle operazioni effettuate e di dimostrazione degli obblighi di riduzione delle emissioni stabiliti per ogni operatore.
Di fatto solo pochi Paesi hanno rispettato però questa scadenza.
Nonostante i ritardi nell'elaborazione dei Piani nazionali e nell'attivazione dei registri, entro il 31 Marzo 2005 sono state comunicate dagli Stati Membri le rispettive emissioni verificate ( cioè quelle effettivamente prodotte nel corso del 2005) ed entro il 30 Aprile sono state restituite le relative quote di emissione.
I nuovi Piani Nazionali di Assegnazione, validi per il secondo periodo di riferimento (2008 - 2012), dovranno essere consegnati alla Commissione Europea entro il 30 Giugno 2006.
Il campo di applicazione è definito dalla Direttiva 2003/87/CE, che estende il sistema di ET alle seguenti attività:
- Attività energetiche: Impianti di combustione con una potenza calorifica di oltre20 MW (esclusi gli impianti per i rifiuti pericolosi o urbani), Raffinerie di petrolio, Cokerie;
- Produzione e trasformazione di metalli ferrosi: Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (Compresi i minerali solforati), Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate/ora;
- Industria dei prodotti minerali: Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le 50 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni con medesima capacità, Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno, Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore ai 300 Kg / m3;
- Altre attività: Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, edi carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
Funzionamento del sistema
Autorizzazione e assegnazione quote
A partire dal 1° gennaio 2005 nessun impianto incluso nell'Allegato I della
Direttiva privo di autorizzazione ha potuto continuare a svolgere la propria
attività. IL Piano Nazionale di Assegnazione ha poi stabilito il limite massimo di emissioni consentite agli impianti regolati dalla direttiva per il triennio 2005/2007 e stabilite anche le quote da allocare ogni anno a ciascun impianto.
L'assegnazione è stata a titolo gratuito per il 95% delle quote nel triennio 2005/2007 e lo sarà per il 90% delle quote per il quinquennio 2008/2012.
Rilascio quote
Le quote di emissione vengono rilasciate ogni anno, entro il 28 Febbraio, a ciascun
settore produttivo regolato dalla Direttiva.
Ogni quota dà il diritto di rilasciare in atmosfera una tonnellata di CO2
equivalente nel corso dell'anno di riferimento della quota stessa.
Scambio quote
Una volta assegnate e rilasciate le quote di emissione possono essere vendute e comprate sul mercato comunitario. Tali quote possono inoltre essere trasferite tra persone all'interno della Comunità e tra persone all'interno della Comunità e Paesi terzi (in quest'ultimo caso solo se tali quote vengono riconosciute dalla Comunità).
Le quote di emissione possono essere cancellate in qualsiasi momento se fatta
richiesta dalla persona che le detiene.
Tutte le transazioni effettate devono essere documentate nel registro nazionale.
Monitoraggio
Obbligo di monitoraggio delle emissioni previsto per ogni impianto regolato dalla
direttiva secondo le Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione adottate
dalla Commissione (v. decisione della Commissione del 29/01/2004).
Entro il 31 Marzo di ogni anno le modalità di monitoraggio e i risultati rilevati devono essere comunicati all'autorità competente e verificati da un soggetto terzo accreditato.
Restituzione quote
Entro il 30 Aprile di ogni anno (a parte casi eccezionali!!) tutti gli impianti devono
restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali effettivamente
prodotte dagli impianti. Le quote in eccesso possono essere vendute sul mercato
comunitario o possono essere accumulate (Banking) per l'anno successivo(solo fino
al 2007),
mentre le quote in difetto sono soggette a una sanzione e devono in ogni caso essere
restituite all'autorità competente.
La sanzione prevista per la mancata resa di una quota è pari a:
· 40 euro per il periodo 2005/2007
· 100 euro per il periodo 2008/2012
Una volta restituite le quote devono essere cancellate. Solo fino al 2007 è possibile includere nel conteggio delle quote da restituire entro Aprile parte delle nuove quote annuali rilasciate al 28 Febbraio (Borrowing).
Entro il 30 Aprile del 2007 è necessario comunque restituire un numero
complessivo di quote pari a quello assegnato. Pena il pagamento della sanzione
prevista.
Registri nazionali
· Istituiti e conservati presso ciascuno Stato membro.
Devono contenere un'accurata contabilizzazione di tutte le quote di emissione
rilasciate, possedute, scambiate e cancellate.
· Poiché ogni persona può possedere quote di emissione, il registro tiene separata la contabilità relativa alle quote di emissione possedute da ciascuna persona a cui siano state rilasciate o trasferite.
· Il registro è accessibile al pubblico.
· Italia: l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) è stata incaricata di predisporre, conservare e amministrare il Registro Nazionale, contenente, per ciascun impianto: 1) il conto di deposito del gestore 2) la relativa registrazione di tutte le quote rilasciate, possedute, trasferite e cancellate 3) la registrazione della comunicazione effettuata ogni anno (entro il 31 marzo) dal gestore stesso e verificata da un soggetto terzo accreditato.
Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 2216/2004 (Allegato XVI).
Il Registro Nazionale si inserisce, a partire dal 2008, all'interno di un sistema di registri europeo formato dai Registri Nazionali gestiti da ciascuno Stato membro e dal registro CTIL (Community Indipendent Transaction Log) gestito dalla Commissione.
E' accessibile on line al sito:
http://www.greta.sinanet.apat.it
