Il Protocollo di Kyoto
Per cercare di limitare il riscaldamento terrestre, le emissioni di anidride carbonica devono essere ridotte drasticamente. A tal fine, 149 paesi si sono accordati su una strategia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, firmando nel 1997 il Protocollo di Kyoto.
Il Protocollo di Kyoto è stato ratificato da 156 paesi ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. In base a questo accordo, 39 paesi si sono impegnati a limitare e/o ridurre le proprie emissioni di gas serra. L'impegno riguarda in particolare il periodo dal 2008 al 2012, anno in cui devono essere raggiunti gli obiettivi.
Il Protocollo assegna ai paesi industrializzati una quantità determinata di diritti di emissione dei gas a effetto serra (un "tetto di emissione"). Questo tetto è definito come percentuale delle emissioni di ciascun paese nel 1990. L'Unione Europea ha fissato come proprio obbiettivo una riduzione delle emissioni di gas serra del 8% rispetto a quelle del 1990 per il periodo 2008-2012.
Il Protocollo fissa per l'Italia un obiettivo di riduzione del 6,5%, obiettivo piuttosto impegnativo considerato che dal 1990 ad oggi le emissioni di gas serra nel nostro paese sono notevolmente aumentate e sono destinate a crescere ancora.
Gas serra da ridurre
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi ( PFC)
Esalfluoro di zolfo (SF6)
I gas serra vengono misurati in CO2 equivalente: le quantità di CO2eq si ottengono dalla sommatoria ponderata delle tre sostanze principalmente responsabili dell'alterazione del clima (CO2, N2O, CH4).
Quella della CO2eq è quindi una misura del potenziale dell'effetto climalterante di un determinato gas. Questo contributo dipende dalle lunghezze d'onda delle radiazioni assorbite, dalla concentrazione in atmosfera e dalla sua capacità di assorbimento. Per tenere conto di questa diversa capacità di incidere sull'effetto serra, per ognuno dei gas si considera il suo equivalente in anidride carbonica. Tale convenzione consente di ottenere un dato complessivo che sintetizza l'impatto di tutti i gas serra.
La stima delle emissioni aggregate di gas serra si basa sulla seguente relazione:
CO2eq = Si GWPi * Ei
dove,
- CO2eq = emissioni di CO2 equivalente in kt/anno
- GWPi = "Global Warming Potential", coefficienti IPCC pari a 1, 0.021 e 0.31 rispettivamente per CO2, CH4 e N2O (IPCC, 2001)
- Ei = emissioni di CO2 (in kt/anno), CH4 e N2O (in t/anno)
Esempio
Se le emissioni di CO2 sono 100 kt/anno, quelle di CH4 50 t/anno e quelle di N2O 10 t/anno, le emissioni di CO2eq sono date da:
CO2eq = 100 * 1 kt/anno + 0.021 * 50 kt/anno + 10 * 0.31 kt/anno = 104.2 kt/anno.
Paesi coinvolti
Paesi Annesso I (Paesi OECD + Paesi EIT):
Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Cee, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ucraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Usa.
I Paesi Annesso II sono solo i Paesi OECD del gruppo precedente.
Paesi non Annesso I (LDCs):
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia. Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Domenica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan, Arab Jamahiriya, Madagascar, Malati, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
In base al principio della responsabilità comune ma differenziata, il Protocollo ha stabilito obiettivi (diventati vincolanti con la ratifica) di riduzione differenziati fra i diversi Paesi coinvolti. In particolare, si è ritenuto che ai Paesi dell'Annesso I, cioè ai Paesi maggiormente industrializzati e maggiormente responsabili dell'inquinamento del pianeta, spettasse: 1) impegnarsi di più degli altri nell'abbattimento dei gas a effetto serra rilasciati in atmosfera 2) essere i primi ad assumere e attuare impegni di riduzione 3) dar conto per primi dei progressi compiuti in quella direzione.
Coerentemente con questo principio sono stati attribuiti i seguenti obblighi di riduzione differenziati:
1) Per i Paesi non Annesso I: nessun obbligo di riduzione delle emissioni.
2) Paesi Anesso I e II (vedi tab.1)
| UE - 15 | - 8.0 |
| Austria | - 13.0 |
| Belgium | - 7.5 |
| Czech Republic | - 8.0 |
| Denimark | - 21.0 |
| Estonia* | - 8.0 |
| Finland | -0.0 |
| France | -0.0 |
| Germany | - 21.0 |
| Greece | + 25.0 |
| Hunghary* | - 6.0 |
| Irland | - 6.5 |
| Italy | - 6.5 |
| Latvia | - 8.0 |
| Lithuania | - 8.0 |
| Lussemburg | - 28.0 |
| Netherlands | - 6.0 |
| Norway | + 1.0 |
| Poland | - 6.0 |
| Portugal | + 27.0 |
| Russian Federation | - 0.0 |
| Slovakia* | - 8.0 |
| Slovenia | - 8.0 |
| Spain | + 15.0 |
| Sweden | + 4.0 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | - 12.5 |
| Australia | + 8.0 (NO ratifica PK) |
| Bulgaria | - 8.0 |
| Canada | - 6.0 |
| Croatia | - 5.0 (No ratifica PK) |
| Iceland | + 10.0 |
| Japan | - 6.0 |
| Liechtenstein | - 8.0 |
| Monaco | - 8.0 |
| New Zealand | - 0.0 |
| Romania | - 8.0 |
| Switzerland | - 8.0 |
| Ukraine | - 0.0 |
| U.S.A. | - 7.0 (No ratifica PK) |
L'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990 stabilito per l'Unione Europea nel suo complesso dal Protocollo è stato ripartito in maniera differenziata (v. art. 4) fra gli Stati membri in base all'accordo sulla ripartizione degli oneri ( EU Burden Sharing Agreement) siglato dal Consiglio europeo dei Ministri dell'Ambiente il 17/06/1998. Nella distribuzione di obiettivi differenziati fra i diversi Stati membri sono stati tenuti in considerazione per ciascun Paese: il livello di crescita economica, l'efficienza del sistema energetico - produttivo, la struttura industriale. Maggiori oneri di riduzione sono stati quindi attribuiti ai paesi che nel 1990 avevano una struttura produttiva a bassa efficienza energetica e ad alto impiego di carbone (v. Gran Bretagna, Germania, Lussemburgo). Viceversa a Paesi ad alta efficienza energetica e a basso consumo di carbone nel 1990, sono stati assegnati oneri di riduzione più contenuti (v. Italia, Paesi Bassi).
Status ratifica
163 Paesi:
Elenco paesi
Sanzioni
Due tipologie di sanzioni previste per gli Stati inadempienti rispetto agli obbiettivi di riduzione assunti ratificando il Protocollo e diventati vincolanti una volta che questo è entrato in vigore:
1. La percentuale dell'impegno di riduzione che un Paese non è riuscito a raggiungere entro il primo periodo di riferimento fissato (2008/2012) diventa ulteriore impegno di riduzione per il periodo di riferimento successivo (Post 2012).
2. Eventuale esclusione dello Stato inadempiente dalla partecipazione a uno o più meccanismi flessibili.
Modalità di attuazione
Azioni domestiche (articolo 2):
Politiche e misure, in conformità con le specifiche situazioni nazionali, quali:
1. Aumento dell'efficenza energetica in rilevanti settori dell'economia nazionale.
2. Protezione e miglioramento dei meccanismi di riduzione e di raccolta dei gas ad effetto serra non contenuti nel Protocollo di Montreal (documento adottato a Montreal il 16/09/1987, contenente gli obiettivi e le misure per la riduzione delle produzioni e degli usi delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico), tenendo conto degli impegni assunti sottoscrivendo rilevanti accordi internazionali in materia di ambiente, promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di afforestazione e riforestazione.
3. Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazione relative al cambiamento climatico.
4. Ricerca, promozione, sviluppo e aumento dell'uso nuove e rinnovabili forme di energia, di tecnologie per la cattura del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente.
5. Progressiva riduzione o eliminazione delle imperfezioni di mercato, quali incentivi fiscali, tassazioni, esenzioni, sussidi, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas a effetto serra che siano contrari agli obiettivi della Convenzione e all'applicazione di strumenti di mercato.
6. Promozione di appropriate riforme in rilevanti settori volte a produrre politiche e misure atte a limitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal.
7. Adozione di misure volte a limitare o/a ridurre le emissioni di gas - serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, nel settore dei trasporti.
8. Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero e utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti così come nel settore della produzione, del trasporto e della distribuzione dell'energia.
Azioni internazionali:
Cooperazione internazionale volta a migliorare l'efficacia individuale e congiunta delle politiche e misure adottate da attuare attraverso:
1. Condivisione delle rispettive esperienze.
2. Scambio delle rispettive informazioni (comparabili, trasparenti ed efficaci) e conoscenze acquisite relative alle politiche e alle misure implementate da ciascun Paese.
3. Adozione di forme particolari di cooperazione, sia tra Paesi dell'Annesso I sia tra Paesi dell'Annesso I e Paesi non Annesso I, definite meccanismi flessibili.
Meccanismi flessibili
I tre dispositivi flessibili contemplati dal PK sono:
Emission Trading (ET) - Scambio delle quote di emissione (art. 17)
Meccanismo attraverso cui è consentito a ciascun Paese dell'Annesso I comprare, sul "mercato delle emissioni", quote o permessi di emissione messi in vendita da un altro Paese dell' Annesso I che è riuscito a ridurre le emissioni in misura maggiore rispetto al proprio obiettivo di abbattimento.
Possono essere comprati e venduti a prezzo di mercato non solo le quote di emissione disponibili a livello nazionale (Assigned Amount Units - AAUs) , ma anche i crediti di emissioni ( ERUs e CERs) ottenuti rispettivamente attraverso l'implementazione di progetti JI e CDM.
Joint Implementation (JI) - Implementazione congiunta (art. 6)
Meccanismo attraverso cui è consentito ai Paesi dell'Annesso I realizzare in maniera congiunta progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Attraverso la realizzazione di tali progetti, il Paese investitore otterrà un trasferimento, da parte del Paese ospitante, di crediti di emissione (Emission Reduction Units - ERUs) aggiuntivi rispetto alle quote di emissione possedute ed equivalenti alla differenza fra la stima delle emissioni prodotte in assenza del progetto e quelle effettivamente ottenute attraverso l'implementazione del progetto stesso.
I crediti di emissione acquisiti possono essere accumulati o possono essere venduti sul mercato delle emissioni.
Sono considerati progetti JI tutti quei progetti presentati e approvati già a partire dal 2000, ma i relativi ERUs possono essere prodotti solo con riduzioni effettuate a partire dal 2008.
Clean Development Mechanism (CDM) - Meccanismo per lo sviluppo pulito (art. 12)
Meccanismo attraverso cui è consentito ai Paesi dell'Annesso I realizzare dei progetti di sviluppo pulito (basato cioè sull'innovazione tecnologica e sull'utilizzazione di tecnologie nuove ad alta efficienza e a bassa emissione di gas serra) nei Paesi non Annesso I (senza vincoli di emissione). Attraverso la realizzazione di tali progetti il Paese investitore otterrà dei crediti di emissione (Certified Emission Reductions - CERs) equivalenti alla differenza tra le emissioni che si stima (v. scenario di riferimento) sarebbero state prodotte senza l'implementazione del progetto e quelle effettivamente ottenute attraverso la realizzazione del progetto stesso.
I CERs così ottenuti possono essere rivenduti sul mercato delle emissioni o possono essere accumulati per assolvere all'obbligo nazionale di riduzione assegnato.
Sono considerati progetti CDM tutti i progetti presentati e approvati a partire dal 2000 e i CERs generati a partire da quella data possono essere accumulati per raggiungere l'obiettivo di riduzione assegnato alla Parte per il periodo 2008/20012.
